Contributo a fondo perduto 23-11
I contribuenti, aventi diritto, che non avevano presentato l’istanza al precedente contributo previsto dal DL Rilancio possono ora presentare le domande per i contributi a fondo perduto dei DL Ristori (137/2020 e 149/2020) dal 20 novembre e fino al 15 gennaio 2021.
Il contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Ristori-bis all’art. 1, che integra quello del Decreto Ristori è rivolto ai soggetti:
- esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nell’Allegato 1 al Decreto Ristori, elenco poi ampliato dal Nuovo Allegato 1 del Decreto Ristori-bis che sostituisce quello precedentemente introdotto dal Decreto Ristori.
- hanno avuto un calo tra il fatturato realizzato ad aprile 2019 e quello realizzato ad aprile 2020: il contributo non spetta se il divario è inferiore al 33,33%. Quest’ultimo requisito non è però necessario per i soggetti che hanno attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019.
Fermo restando il requisito del calo del fatturato, il contributo previsto dal decreto Ristori-bis (art. 2 del DL 149/2020), invece, è destinato esclusivamente ai titolari di partita IVA che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (le cosiddette regioni “rosse”) ed esercitano come attività prevalente una di quelle rientranti nei codici ATECO elencati nello specifico Allegato 2 al decreto Ristori-bis.
Entrambi i contributi sono rivolti ai soggetti che hanno attivato la partita IVA in data antecedente al 25 ottobre 2020 e che non risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza.
L’ammontare dei contributi è riconosciuto, comunque, ai soggetti beneficiari per un importo non inferiore a quello determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 o nell’Allegato 2, a seconda dell’attività prevalente svolta dal beneficiario, agli importi di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’ammontare del nuovo contributo è determinato con due fasi di calcolo successive: – nella prima fase, si determina la base di calcolo applicando alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019 la percentuale definita in relazione all’ammontare di ricavi/compensi 2019 (20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro; 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione; 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro); – nella seconda fase, il risultato del calcolo della prima fase viene moltiplicato per le percentuali definite nell’Allegato 1 (50%, 100%, 150%, 200% o 400%) o nell’Allegato 2 (200%).
La domanda di accesso ai contributi va presentata in via telematica, direttamente o tramite intermediari.