Sospensione versamenti tributari e contributivi scadenti nel mese di dicembre 2020
Per i soggetti, esercenti attività di impresa, arte o professione che hanno subito un calo del fatturato di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto al mese di novembre del 2019 sono sospesi i termini al 16/12/2020 relativi alle scadenze che riguardano:
- I versamenti delle ritenute alla fonte, delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
- Il versamento dell’IVA, compreso l’acconto scadente il 28 dicembre 2020.
- I versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (il differimento non opera per i premi INAIL).
I versamenti dovranno essere obbligatoriamente effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi in una unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.
La sospensione opera anche per i soggetti che hanno intrapreso l’attività di impresa, arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019 (con riferimento alla data di apertura della partita IVA) e quindi in assenza del calo del fatturato sopra citato.
A prescindere dal volume dei ricavi e dal calo di fatturato tali sospensioni operano anche:
- Attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 DPCM del 3 novembre 2020 su tutto il territorio nazionale;
- Soggetti che esercitano attività di servizi di ristorazione con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle Zone “ROSSE” o “ARANCIONI” del territorio nazionale;
- Soggetti con i codici ATECO individuati dall’Allegato 2 del Decreto-legge 149/20 (Decreto Ristori-bis) e soggetti che svolgono attività alberghiera, attività agenzie di viaggio o di tour operator e che hanno domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle aree “ROSSE” del territorio nazionale.
Infine per quanto riguarda l’IMU, il cui versamento della seconda rata resta fermo al 16 di dicembre, il Decreto Ristori Quater ha precisato che le esenzioni IMU, come la cancellazione della seconda rata per alcune categorie di soggetti, previste dal Decreto Rilancio, Decreto Agosto, Decreto Ristori e Decreto Ristori-bis si applicano ai soggetti passivi d’imposta che siano anche gestori delle attività economiche indicate nelle norme. Per effetto di tale chiarimento le esenzioni competono anche se chi svolge l’attività non è proprietario ma è titolare di diritto reale di godimento o utilizzatore in forza di contratto di leasing dell’immobile.