Saldo e stralcio delle cartelle fino a 5.000 euro. Pubblicate le modalità attuative in Gazzetta Ufficiale
In data 2 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 14 luglio 2021 che detta le modalità operative per l’annullamento automatico dei ruoli 2000-2010 del valore sino a 5.000,00 euro.
L’articolo 4 comma 4 del DL 41/2021 ha introdotto l’annullamento AUTOMATICO dei carichi affidati all’Agenzia Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Rientreranno in questo saldo e stralcio delle cartelle, solo i debiti che alla data di entrata in vigore del decreto (23 marzo 2021) hanno un importo residuo di 5.000 euro, riferito ad ogni singolo carico affidato, comprensivo di capitale, interessi e sanzioni.
L’importo di 5.000,00 euro sopra indicato deve essere riferito ai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento riguarda ogni singolo carico o partita di debito: pertanto lo stralcio non sarà per cartella esattoriale: in questo modo sarà è possibile che in una stessa cartella ci siano più debiti che potranno essere oggetto di stralcio.
L’importo da prendere in considerazione non sarà quello originariamente iscritto a ruolo ma quello residuo alla data del 23 marzo 2021.
Facciamo un esempio molto banale: cartella esattoriale con 2 poste di debito
- Debito A: Importo di debito originario 8.000 che in seguito ai pagamenti effettuati, in data 23 marzo 2021 risulta residuo per euro 4.100 comprensivi di capitale, sanzioni ed interessi;
- Debito B: Importo di debito originario 2.300 euro, mai pagato.
Entrambi i debiti, benché facenti parte della medesima cartella saranno oggetto di stralcio e annullamento.
Rientrano nel saldo e stralcio delle cartelle tutti i debiti affidati all’Agente della Riscossione da qualunque ente creditore, sia pubblico che privato, che sia ricorso al sistema di riscossione tramite ruolo, anche quelli relativi alle varie definizioni agevolate (es. rottamazione-ter e saldo e stralcio).
Quali sono i requisiti per beneficiare di questa agevolazione?
- Essere Persone fisiche che abbiano percepito, nell’anno di imposta 2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro;
- Essere soggetti diversi dalle persone fisiche che abbiano percepito nel periodo di imposta chiuso al 31/12/2019 un reddito imponibile non superiore a 30.000,00 euro.
Per il perfezionamento di tale agevolazione non è richiesta nessuna manifestazione di volontà da parte del beneficiario in quanto si tratterà di uno stralcio automatico.
C’è da fare però una precisazione per quanto riguarda l’eventuale annullamento di carichi pendenti relativi ai contributi previdenziali: in seguito al loro annullamento, i relativi importi non concorreranno al calcolo del montante contributivo. In parole povere si perdono contributi ai fini pensionistici.
Come funziona lo stralcio automatico dei ruoli?
- entro il 20 agosto 2021 l’Agente della Riscossione trasmette all’Agenzia delle Entrate l’elenco dei codici fiscali aventi uno o più debiti di importo residuo rientranti nella fattispecie sopra indicata;
- entro il 30 settembre 2021, l’Agenzia delle Entrate verifica sulla base delle dichiarazioni dei redditi i requisiti reddituali di cui sopra. Di fatto, l’Agenzia segnalerà solo i soggetti esclusi dalla disposizione, ovvero quelli che nel 2019 hanno percepito un reddito imponibile sopra i 30.000,00 euro;
- entro il 31 ottobre 2021 l’Agente della riscossione, con riguardo ai soggetti aventi diritto, effettua l’ANNULLAMENTO dei debiti in questione e comunica al contribuente entro il 30 novembre 2021, l’avvenuto annullamento.
Nulla viene detto sui criteri che porteranno a determinare i limiti reddituali: il decreto tuttavia specifica che nel caso di coobbligati di imposta il requisito deve essere presente in capo ad almeno un coobbligato.
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