Il divieto di sub-cessione del credito nei bonus edilizi
L’articolo 28 del DL Sostegni-Ter ha modificato le condizioni che regolamentavano l’opzione per la cessione del credito o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali. Tali modifiche, stravolgendo l’impianto normativo sul quale si basava l’intero processo di monetizzazione dei crediti d’imposta, non consentiranno più la libera circolazione dei crediti fra i soggetti impegnati nella filiera del bonus casa.
La libertà che il legislatore aveva dato introducendo la possibilità di cessione del credito e sconto in fattura per i crediti di imposta sulle detrazioni per bonus edilizi continua a diminuire inesorabilmente.
Prima era entrato in vigore il Decreto Antifrode che obbligava queste pratiche al visto di conformità e alle asseverazioni esattamente come accade nel Superbonus 110%.
Poi è entrata in vigore la Legge di Bilancio che oltre a prorogare i bonus edilizi ha escluso da obbligo di visto e asseverazione le pratiche di edilizia libera e quelle con lavori complessivi ai 10.000 euro.
Ebbene le novità non finiscono di certo qui ed ora vedremo le ulteriori misure restrittive che il Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022) ha introdotto sulla cessione del credito e sullo sconto in fattura.
Cosa cambia?
Il comma 1 dell’articolo 28 del DL 4/2022 va direttamente ad impattare, non tanto sulle modalità, bensì sulle possibilità di cedere più volte il credito di imposta scaturente da un bonus edilizio.
il nuovo dettato normativo consente, oltre allo sconto in fattura, solo un’altra cessione del credito di imposta eliminando la possibilità di effettuare cessioni oltre alla prima.
In pratica:
- In caso di sconto in fattura, il fornitore che ha effettuato i lavori edili applicando lo sconto e recuperandolo sotto forma di credito di imposta potranno cedere tale credito una volta ad un terzo soggetto o a un istituto bancario. Non ci sarà possibilità di ulteriori cessioni.
- In caso di cessione del credito direttamente dal contribuente ad un terzo soggetto o ad una banca, questi ultimi dovranno tenersi il credito di imposta senza possibilità di cederlo ulteriormente.
In sintesi, gli unici passaggi concessi, alternativi tra loro, sono i seguenti:
- Fornitore che effettua lavori edili cede il suo credito ad un terzo soggetto o intermediario finanziario;
- Contribuente che sostiene le spese per i lavori cede il suo credito ad un terzo soggetto o intermediario finanziario.
Non sono possibili ulteriori cessioni al di fuori di queste: vengono così eliminate le così dette “cessioni a catena” al fine di evitare il grande livello di evasione che scaturiva da pratiche scorrette.
Da quando entrano in vigore questi cambiamenti?
Le modiche introdotte dal Decreto Sostegni Ter entrano in vigore il 27 gennaio 2022.
È previsto comunque un periodo transitorio che terminerà il 7 febbraio 2022: fino a tale data è consentita la possibilità di effettuare ulteriori cessioni di credito di imposta già precedentemente oggetto di sconto in fattura e/o cessione del credito.
Le imprese edili che applicano lo sconto in fattura, in qualità di primi cessionari, possono stare tranquille in quanto a loro viene garantita comunque la possibilità di cedere una volta il credito ad un terzo soggetto o alla banca.
Cosa resta da chiarire?
Non è ancora chiaro se la data del 7 febbraio 2022 sia lo spartiacque per:
- Alla data in cui l’opzione di sconto in fattura o cessione del credito venga comunicata telematicamente all’Agenzia delle Entrate;
- Alla data in cui si certifica e manifesta l’esercizio dell’opzione di sconto o cessione del credito mediante l’accordo tra cedente e cessionario.
Si attendono chiarimenti ufficiali dall’Agenzia delle Entrate anche se sarebbero logico propendere per la prima opzione.
È evidente la complessità delle situazioni che si possono venire a creare, specie a fronte di una norma poco chiara.
In ambito di bonus edilizi e di agevolazioni fiscali non si può mai lasciare spazio all’interpretazione: è prevista infatti la nullità dei contratti di cessione del credito conclusi senza tenere conto del periodo transitorio introdotto dal Decreto Sostegni Ter (DL 4/2022).
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