Definizione agevolata degli avvisi bonari
In seguito alla ormai nota ripresa dell’attività della riscossione hanno cominciato ad arrivare in massa gli avvisi bonari relativi ai mancati pagamenti. Su alcuni di essi è tuttavia possibile ottenere lo stralcio delle sanzioni per omesso versamento e delle somme aggiuntive per i contributi previdenziali, ossia la definizione agevolata degli avvisi bonari.
Questa possibilità è stata introdotta dall’art. 5 del DL 22/03/2021 ed è diventata pienamente operativa con la nascita dell’Autocertificazione degli aiuti di Stato da inviare entro il 30 giugno 2022.
Vediamo insieme le caratteristiche della definizione agevolata degli avvisi bonari ed in che modo è possibile usufruirne.
Quali avvisi bonari riguarda?
- Relativi al periodo di imposta 2017, elaborati al 31.12.2020, ma che a tale data non sono stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione dei termini;
- Relativi al periodo di imposta 2018.
Quali sono i requisiti per usufruire di questa definizione agevolata?
Per poter accedere alla definizione agevolata, è necessario:
- essere titolari di una partita IVA attiva al 23.3.2021 (data di entrata in vigore del DL 41/2021);
- aver subito nel periodo d’imposta 2020 una riduzione del volume di affari maggiore del 30% rispetto al volume di affari del periodo d’imposta 2019.
In quale modo è possibile aderire?
La possibilità di adesione alla definizione sarà comunicata dalla stessa Agenzia delle Entrate in allegato all’avviso bonario a seguito della verifica dell’esistenza dei presupposti. Il contribuente riceverà quindi l’avviso bonario contenente la proposta di definizione e l’indicazione dell’importo ridotto da versare.
Il contribuente riceve, in pratica, due comunicazioni, una inerente alla definizione agevolata in oggetto, l’altra riguardante l’ordinaria comunicazione di irregolarità.
Aderendo alla definizione agevolata dell’avviso bonario sarà possibile procedere al pagamento delle somme dovute stralciando le sanzioni e le eventuali somme aggiuntive previste nel caso di pagamento di contributi previdenziali. Laddove l’avviso bonario contenga solo sanzioni (si pensi al caso del tardivo pagamento), la definizione dovrebbe perfezionarsi con il pagamento dei soli interessi.
Come si deve procedere al pagamento?
Per il perfezionamento è richiesto il pagamento degli importi dovuti per imposte, interessi e contributi previdenziali.
I versamenti devono essere effettuati procedendo al pagamento degli importi indicati nella proposta di definizione, o della prima rata se si opta per il versamento rateale, entro 30 giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
L’obbligo di presentazione dell’Autocertificazione sugli aiuti di Stato
La definizione agevolata dell’avviso bonario è a tutti gli effetti un aiuto di Stato per il quale occorre una autocertificazione, il cui modello è stato definito dall’Agenzia delle Entrate e andrà presentato telematicamente entro il 30 giugno 2022, salvo proroga.
Tuttavia, è prevista la possibilità di presentarla anche entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata”, se il pagamento appunto viene effettuato in una data successiva a quella del 30 giugno 2022.
In sintesi, l’invio della autodichiarazione può essere successivo al 30 giugno 2022, a condizione che avvenga entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata.
Nel caso in cui il termine per l’invio della dichiarazione cada successivamente al 30/06/2022, i contribuenti che hanno beneficiato anche di altri aiuti di Stato per i quali sia richiesta la medesima dichiarazione, sono tenuti a presentare:
- una prima dichiarazione, entro il 30.6.2022 per gli aiuti di Stato;
- una seconda dichiarazione, oltre il 30.6.2022 ed entro i 60 giorni dal pagamento, qualora le somme relative alla definizione agevolata degli avvisi bonari non siano state incluse nella prima dichiarazione.
Ancora una volta ci troviamo di fronte all’ennesima complicazione messa in piedi dall’Agenzia entrate che ci richiede di fornire informazioni che lei stessa possiede.
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