Il Decreto Aiuti è Legge
Con la Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 91 del 15 luglio 2022 è stato convertito in Legge il così detto Decreto Aiuti (DL 50 del 17 maggio 2022): il decreto ha subito varie modifiche durante l’iter di conversione che sono entrate in vigore a partire dal 16 luglio 2022.
Varie ed innumerevoli sono le modifiche e le novità introdotte, vediamo insieme quelle di maggior rilievo per la generalità dei contribuenti.
Novità in tema di Superbonus 110%
Per quanto riguarda i lavori effettuati su edifici unifamiliari ed unità autonome in edifici plurifamiliari è stata confermata la proroga per poter usufruire della super detrazione: requisito è che al 30 settembre 2022 sia stato raggiunto almeno il 30% dell’intervento complessivo.
In questo modo si potrà usufruire della detrazione al 110% per tutte le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Novità in tema di Cessione del credito
Viene prevista la facoltà per la banche o le società appartenenti ad un gruppo bancario, di effettuare una quarta cessione del credito in aggiunta a quelle precedentemente permesse, oppure in alternativa alle due ulteriori cessioni a soggetti “vigilati” successive alla prima, viene concessa una cessione a favore di correntisti della banca cedente diversi dalle persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta (“consumatori”)
Con la modifica apportata in sede di conversione viene pertanto ampliata la platea dei potenziali “cessionari finali” correntisti delle banche.
L’ampliamento della categoria dei “cessionari finali” di cui sopra riguarda i crediti d’imposta relativi a comunicazioni di opzione (di prima cessione o sconto in fattura) inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° maggio 2022.
Novità in tema di dilazioni delle somme iscritte a Ruolo
Viene stabilito che fino all’importo di 120.000,00 euro (limite innalzato rispetto al precedente valore di 60.000,00 euro) è possibile chiedere la dilazione delle somme iscritte a ruolo, comprese in ciascuna richiesta, senza obbligo di dover dimostrare la temporanea difficoltà economica.
Il valore soglia di 120.000,00 euro è determinato in relazione a “ciascuna richiesta”, e non più sulla base dell’ammontare delle “somme iscritte a ruolo”.
La nuova formulazione della norma permette di estendere la possibilità di ottenere la dilazione dei ruoli senza dover dimostrare la temporanea difficoltà economica, anche oltre il valore di 120.000,00 euro, potendo presentare una istanza per ciascuna cartella di pagamento o avviso di accertamento esecutivo.
Per quanto riguarda le richieste di dilazione presentate dal 16.7.2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del DL 50/2022):
- la decadenza si verifica a seguito del mancato pagamento di 8 rate (anziché 5), anche non consecutive;
- il carico per il quale si è considerati decaduti non può essere nuovamente rateizzato;
- il contribuente che è decaduto dalla dilazione per mancato pagamento di un piano può comunque chiedere la dilazione per carichi diversi da quello per il quale è intervenuta la decadenza.
Le modifiche introdotte si applicano alle richieste di dilazione presentate e accolte a decorrere dalla suddetta data del 16.7.2022.
Infine, per le dilazioni ottenute a seguito di istanze presentate prima del 16.7.2022, in caso di decadenza dalla rateazione, il carico può essere nuovamente rateizzato purché prima si proceda al pagamento integrale delle rate scadute. In tal caso, al nuovo piano di rateazione si applicano le nuove disposizioni introdotte in merito all’aumento del valore soglia e alla decadenza.
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