Assegno "Ponte"
La Legge 46/2021 introduce nel nostro ordinamento l’Assegno Unico e Universale per i figli stabilendone le caratteristiche generali. Per poterne usufruire correttamente sarà necessario, tuttavia, attendere l’emanazione dei relativi provvedimenti attuativi, che porteranno questa misura alla sua piena operatività nel 2022.
In attesa dell’adozione dei provvedimenti sopra citati, tramite il DL 79/2021, viene introdotto, a partire dal 01/07/2021 e fino al 31/12/2021 quello che viene chiamato Assegno “Ponte” per i figli minori destinandolo alle famiglie che non abbiano diritto ai già vigenti assegni per il nucleo familiare (ANF).
Importante è precisare che tale assegno è rivolto anche a:
- Disoccupati;
- Lavoratori Autonomi dotati di partita IVA.
Come si ottiene l’Assegno “Ponte”?
Dovrà essere presentata domanda in forma telematica sul portale internet dell’INPS o tramite CAF o Patronati.
Presentare la domanda entro il 30 settembre permette di richiedere anche le mensilità arretrate mentre se la domanda verrà presentata dal 1° ottobre in poi si avrà diritto all’assegno solo a partire dal mese di presentazione della domanda.
Per i percettori di Reddito di cittadinanza non dovrà essere presentata domanda ma sarà l’INPS in automatico a fare i conteggi dell’importo a titolo di assegno e a verificarne il diritto alla percezione.
Come viene erogato l’Assegno unico per i figli “Ponte”?
L’assegno verrà erogato mensilmente sul conto corrente dei richiedenti e non concorrerà alla formazione del reddito. L’importo varierà in relazione alla situazione economica della famiglia e dal numero di figli.
Quali sono i requisiti che il richiedente deve avere per poter richiedere l’Assegno “Ponte”?
- ISEE inferiore ai 50.000 euro annui;
- Pagare le imposte sul reddito in Italia;
- Non percepire altre forme di Assegni per il Nucleo Familiare (ANF);
- Essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea;
- Avere figli a carico di età compresa tra gli 0 e i 18 anni.
Di che importo sarà l’Assegno “Ponte”?
Gli importi dell’Assegno sono stabiliti dalla tabella allegata a decreto che lo disciplina e calano con il crescere dell’ISEE (dal 2022 quando entrerà a regime la disciplina definitiva le cose cambieranno nuovamente). Per quanto riguarda l’assegno ponte che può essere richiesto dal 1° luglio 2021 al 31 dicembre 2021 gli importi sono:
- Fino ad un massimo di 167,50 euro al mese per ciascun figlio per gli ISEE fino a 7.000,00 euro;
- Dimezzati a 83,50 euro al mese per figlio con ISEE intorno ai 15.000,00 euro;
- Fino a 30 al mese per figlio se si ha un ISEE intorno ai 40.000,00;
- Stabili a 30 euro fino a 50.000,00 di ISEE; oltre i 50.000,00 euro gli importi degli assegni si annullano.
Gli importi si intendono per ciascun figlio e sono maggiorati del 30% nei casi di famiglie con 3 o più figli e di 50 euro nel caso di figli con disabilità.
Cosa cambia dal 2022?
Dal 1° gennaio 2022 verrà meno la misura dell’Assegno Ponte ed entrerà in vigore definitivamente la misura dell’assegno Unico e Universale per i figli.
In questo caso il beneficio decorrerà dal settimo mese di gravidanza sino al compimento del 21° anno di età del figlio (se ovviamente rimane a carico).
L’assegno inoltre vedrà delle decurtazioni se il figlio ha raggiunto la maggiore età, il quale potrà richiederne concessione diretta a condizione di possedere uno dei seguenti requisiti:
- Frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale o di un corso di laurea;
- Svolgimento di un tirocinio o di una attività lavorativa limitata, con reddito complessivo inferiore ad un determinato limite annuale;
- Registrazione come soggetto disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o una agenzia per il lavoro;
- Svolgimento del servizio civile universale.
Il credito verrà erogato sotto forma di credito di imposta o come erogazione mensile in denaro.
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