Decreto Conte per Natale 2020

Decreto Natale

Il Decreto-legge del 18 Dicembre 2020 n. 172, denominato Decreto Conte per Natale 2020, ha introdotto per il periodo festivo una zona rossa dal 24 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021, tranne che nei giorni 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio nei quali è prevista la zona arancione. Per il commercio, valgono dunque le regole previste dal Dpcm del 3 dicembre scorso che aveva istituito i “colori”

ZONA ROSSA (24, 25, 26, 27, 31 dicembre 2020 e 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio 2021)

NEGOZI
Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23 del Dpcm, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie, i parrucchieri ed i barbieri.

MERCATI
Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici.

SOMMINISTRAZIONE
Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro.

ZONA ARANCIONE (28, 29, 30 dicembre 2020 e 4 gennaio 2021)

Nelle giornate della zona arancione possono aprire i mercati e le attività di vendita fino alle 21, mentre per le attività di somministrazione valgono le stesse regole della zona rossa.

IL RISTORO PER LE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE

Il decreto prevede lo stanziamento di 645 milioni di euro da destinare al ristoro immediato delle attività di somministrazione di alimenti e bevande che vedranno un calo del fatturato a causa delle misure disposte a tutela della salute. Tali attività riceveranno un contributo pari a quello già ottenuto in seguito all’approvazione del cosiddetto “decreto rilancio”. Il contributo verrà erogato in automatico.

Ecco le attività che ne beneficeranno:
561011 – Ristorazione con somministrazione
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
561030 – Gelaterie e pasticcerie
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti
561042 – Ristorazione ambulante
561050 – Ristorazione su treni e navi
562100 – Catering per eventi, banqueting
562910 – Mense
562920 – Catering continuativo su base contrattuale
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina

I requisiti sono i seguenti:

  • Avere la partita IVA aperta e attiva alla data del 19 dicembre 2020. Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° dicembre 2020;
  • Svolgere come attività prevalente una di quelle caratterizzate dai codici ATECO indicati nell’allegato 1 al decreto stesso. L’allegato si riferisce in via esclusiva al settore della ristorazione, bar, gelaterie e pasticcerie, catering e mense;
  • Il contributo a fondo perduto spetta esclusivamente ai soggetti che hanno già beneficiato correttamente del contributo a fondo perduto stabilito dall’art. 25 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020 n. 77. Tale contributo verrà corrisposto dall’Agenzia delle Entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era già stato erogato il precedente contributo.

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