Nuovo credito d’imposta per le commissioni POS e rinvio attività di riscossione (D.L. 99/2021)
CREDITO DI IMPOSTA PER LE COMMISSIONI POS: dal 30% al 100%
Il Credito di imposta riconosciuto dall’art. 22 DL 124/2019, chiamato Credito per commissioni POS, di cui abbiamo parlato nel nostro precedente articolo (al link https://www.csiestense.com/credito-dimposta-sulle-commissioni-per-pagamenti-elettronici/ ), viene potenziato. Pertanto, in relazione alle commissioni addebitate sui pagamenti elettronici ricevuti da privati il credito di imposta passa dal 30% al 100% dell’importo totale delle commissioni.
Tale agevolazione spetta agli esercenti attività di impresa, arti e professioni a condizione che nell’anno di imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro. Il credito spetta sulle commissioni trattenute per le transazioni effettuate con carta di credito, debito o prepagate se effettuate da privati nell’ambito di cessione di beni e prestazioni di servizi.
Il credito di imposta passa dal 30% al 100% per tutte le commissioni addebitate dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 se il rivenditore utilizzi strumenti di pagamento evoluti o mediante registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi.
CREDITO DI IMPOSTA PER STRUMENTI DI PAGAMENTO
Viene introdotto un nuovo credito di imposta per l’acquisto, il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettroniche e per il collegamento con i registratori telematici.
Gli esercenti attività di impresa, arte o professione che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi verso consumatori finali e che, tra il 1° luglio e il 30 giugno 2022, noleggiano o acquistano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico direttamente collegati con i registratori di cassa telematici possono usufruire di un credito di imposta in rapporto al costo di acquisto o noleggio.
Il credito di imposta spetta nella misura massima di 160 euro e sarà del 70% del costo per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ai 200.000 euro, 40% per i soggetti tra i 200.000 e 1.000.000 di euro e del 10% per i soggetti con ricavi superiori al 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro.
Nel caso in cui i medesimi soggetti nel 2022 acquistino o noleggino strumenti di incasso evoluto per il pagamento elettronico che consentano anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica il credito di imposta sarà nella misura massima di 320 euro e nelle seguenti misure: 100% del costo per i soggetti che nel periodo di imposta precedente abbiano avuto ricavi o compensi non superiori ai 200.000 euro, 70% per i soggetti con ricavi tra i 200.000 e 1.000.000 di euro e 40% per i soggetti con ricavi superiori al 1.000.000 di euro e fino a 5.000.000 di euro.
Questi crediti sono catalogati come aiuti di Stato e possono essere utilizzati solo in compensazione
Non sempre le misure che il legislatore introduce nel nostro ordinamento sono efficaci e in grado davvero di aiutare il contribuente nel risollevarsi da un periodo molto complicato come quello che stiamo vivendo ormai da marzo 2020. La cosa migliore che ogni professionista ed imprenditore può fare è quella di affidarsi a consulenti preparati per comprendere come muoversi in questo scenario in continua evoluzione.
La pianificazione è il segreto del successo sia che si parli di quella strategica che di quella fiscale. In questo modo potrai risollevare situazioni di carenza di liquidità che appaiono critiche ed avere una visione più ottimistica del futuro.
Da oltre 30 anni siamo specializzati in servizi alle imprese, mettici alla prova e vedrai quanti risultati otterremo insieme.
RINVIO DELLE ATTIVITA’ DI RISCOSSIONE
Il Decreto prevede il differimento al 31 agosto 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione. L’attività di riscossione era stata già recentemente prorogata con il Decreto Sostegni BIS.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021, dovranno essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 30 settembre 2021.
N.B. i pagamenti oggetto di sospensione non necessariamente dovranno essere effettuati in un’unica soluzione: per le cartelle di pagamento in scadenza nel periodo che va dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 è possibile richiedere una rateizzazione rivolgendosi all’Agenzia delle Entrate-Riscossione (si veda https://www.csiestense.com/dl-sostegni-bis-proroga-del-pagamento-delle-cartelle/ ), oppure delegando il nostro studio per la completa gestione della pratica.
Finora non vi è nessuna nuova proroga relativamente a “Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”
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