Il Decreto Semplificazioni è Legge
Il Decreto Semplificazioni è Legge (DL 73/2022), pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 21/06/2022 GU n. 143, era molto atteso, in quanto rappresenta la chiave di un alleggerimento e dilazionamento del calendario fiscale.
Vediamo insieme quali sono le principali novità introdotte nel nostro ordinamento da questo importante Decreto Semplificazioni.
Queste le modifiche al calendario fiscale
- Dichiarazione IMU dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022;
- Dichiarazione imposta di soggiorno al 30 settembre 2022;
- Liquidazione periodica IVA del 2° trimestre 2022 dal 16/09/2022 al 30/09/2022, scadenza che andrà a regime;
- La trasmissione dei modelli Intrastat non dovrà essere più effettuata entro il 25 del mese o trimestre successivo al periodo di riferimento ma bensì entro la fine del mese successivo al trimestre o periodo di riferimento delle operazioni. Anche questa modifica andrà a regime.
Modifiche ai termini di pagamento dell’imposta di bollo
A decorrere dalle fatture emesse a partire dal 1° gennaio 2023, viene innalzato a 5.000 euro Il cd. “ammontare ridotto” che consente di far slittare il versamento dell’imposta di bollo relativa al 1° e 2° trimestre. Oggettivamente, si consentirà a numerosissimi contribuenti di potersi “preoccupare” dell’imposta di bollo solo alla scadenza del 30 novembre, data entro la quale verranno versati gli importi dovuti per I, II e III trimestre. La scadenza del 28 febbraio dell’anno successivo, continua a dover essere rispettata per l’imposta di bollo del 4° trimestre.
Modifiche all’Esterometro
Non è stata prevista una proroga per l’entrata in vigore delle nuove regole di trasmissione dei dati delle operazioni con soggetti non stabiliti in Italia (fatture transfrontaliere) che prevedono l’utilizzo della fattura elettronica. A decorrere dal 1° luglio 2022, dunque, sarà obbligatorio inviare i suddetti dati, mediante il Sistema di Interscambio.
Il Decreto Semplificazione tenta di alleggerire questo nuovo adempimento restringendo il campo delle operazioni che dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate telematicamente.
Saranno escluse dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche quelle di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72).
Società di comodo
Viene cancellato con effetto dal periodo di imposta 2022 il regime delle perdite sistematiche che portava alla maggiorazione IRES per le società di comodo.
Aiuti di Stato e Autodichiarazione
Stando alla nuova disposizione legislativa, l’Agenzia delle Entrate ha più tempo per la registrazione nel Registro Nazionale degli Aiuti di quanto erogato a titolo di aiuti COVID di cui alla Sezione 3.1 e 3.12 del Temporay Framework.
Questo ha reso possibile alla stessa Amministrazione Finanziaria di prorogare il termine ultimo di trasmissione della tanto discussa Autodichiarazione per gli Aiuti di Stato COVID-19, che tramite il provvedimento n. 233822 del 22 giugno 2022, è stato fissato per il 30 novembre 2022.
Il dilazionamento al 30 novembre vale anche per quei soggetti che devono presentare l’autodichiarazione al fine della definizione agevolata degli avvisi bonari (si veda anche https://www.csiestense.com/definizione-agevolata-degli-avvisi-bonari/ ).
Questi soggetti dovranno presentare l’autodichiarazione entro il 30 novembre o, se successivo, entro il termine di 60 giorni dal pagamento delle somme dovute o della prima rata. Il Decreto Semplificazioni è Legge (DL 73/2022).
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