Il “nuovo” regime forfettario
La legge di Bilancio 2023 ha modificato in modo sostanziale il Regime Forfettario andando ad impattare sulle soglie di accesso e sulle modalità di uscita dal regime.
A fianco di tale rivoluzione è stata inserita una così detta “Flat Tax” per i soggetti che non possono aderire al regime forfettario ma che garantirebbe comunque loro una tassazione meno rigorosa di quella ordinaria.
Vediamo insieme come, già a partire dal 2023, il regime forfettario è staro modificato e come dovrà essere applicato.
Quali sono le nuove soglie?
La nuova soglia per i soggetti che intendono aderire al regime sarà quella di 85.000 euro di ricavi o compensi e non più di euro 65.000. La soglia deve essere obbligatoriamente ragguagliata ad anno nel caso di apertura della partita IVA nel corso dell’esercizio fiscale. Si devono considerare solo i ricavi e i compensi incassati.
La nuova soglia entra in vigore dal 1° gennaio 2023 però permette anche ai soggetti che già nel 2022 hanno superato la soglia dei 65.000, ma non quella nuova degli 85.000 euro, di accedere o permanere nel regime agevolato. Le soglie si intendono sempre ragguagliate ad anno.
Pertanto, per accertare l’applicabilità del regime agevolato dal 2023, occorre:
- considerare il nuovo valore di 85.000,00 euro, da verificare con riferimento al 2022;
- computare i ricavi e i compensi secondo il criterio di cassa, con la sola eccezione degli imprenditori in regime di contabilità ordinaria nel 2022, i quali seguono il principio di competenza.
La grande novità consiste nella così detta clausola di esclusione:
- Al superamento della soglia di euro 100.000,00 di Ricavi e/o compensi si verrà esclusi dal regime agevolato immediatamente in corso d’anno;
- Prima delle attuali modifiche la fuoriuscita dal regime decorreva dall’esercizio successivo e non dall’esercizio in corso.
Alla luce di queste soglie, come si fuoriesce dal regime?
- In caso di ricavi e compensi superiori agli 85.000 ma fino a 100.000 euro la tassazione per l’anno in corso sarà tutta nel regime forfettario con perdita dell’agevolazione dall’anno successivo;
- In caso di ricavi e compensi superiori ai 100.000 euro la fuoriuscita avverrà direttamente anche in corso d’anno con immediata perdita dell’agevolazione.
In questo caso non vi è necessità di operare il ragguaglio ad della soglia dei 100.000 euro pertanto pare che tale limite debba essere considerato in valore assoluto.
Nel caso di superamento della soglia dei 100.000 euro sarà obbligatorio:
- assoggettare ad IVA le operazioni effettuate a partire da quelle che hanno comportato il superamento della già menzionata soglia;
- Assoggettare ad IRPEF i ricavi da reddito di impresa o i compensi professionali dell’intero anno in cui si ha superato il limite della clausola di esclusione.
Deve poi ancora considerarsi che, per effetto dell’applicazione del già menzionato regime forfettario, in caso di professionisti, essi non avranno subito, nel periodo precedente all’uscita dal forfait alcuna ritenuta d’acconto. Ciò anche nel caso in cui i compensi siano stati corrisposti in passato dal sostituto d’imposta. A tal proposito deve osservarsi come non “sopravviva” alcun obbligo in capo ai sostituti di imposta che in precedenza, operando correttamente, non hanno operato le relative ritenute d’acconto. Ne conseguirà, molto più semplicemente, che il contribuente uscito dal regime forfettario per effetto del superamento del limite di 100.000 euro, non avendo subito alcuna ritenuta d’acconto sarà obbligato a versare le imposte dovute a saldo in autoliquidazione entro il 30 giugno dell’anno di presentazione del modello Redditi.
Quali sono gli altri requisiti per poter accedere al regime forfettario?
- Aver sostenuto spese non superiori ai 20.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavori dipendenti e per collaboratori, anche a progetto, compresi gli utili erogati agli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e le spese per prestazioni di lavoro dei famigliari;
- Non ci si può avvalere di regimi speciali IVA o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- Bisogna essere residenti in Italia o residenti in uno Stato UE e produrre in Italia il 75% del reddito complessivamente prodotto.
- Non svolgere attività esclusiva o prevalente di cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricati, terreni edificabili o di mezzo di trasporto nuovi;
- Partecipare a società di persone, ad associazioni o imprese famigliari. La partecipazione in una società di persone e causa ostativa sempre a prescindere dalla quota posseduta;
- Controllare direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali svolgono attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dal contribuente che intende adottare il regime agevolato.
- Non si può esercitare l’attività in regime forfettario prevalentemente nei confronti dei soggetti, datori di lavoro, con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due periodi di imposta precedenti.
- Non aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente o da pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente eccedenti l’importo di euro 30.000 euro (lordi), a meno che il rapporto di lavoro non sia cessato.
Il regime forfettario è senz’altro il regime più adatto se sei una persona fisica alla sua prima attività imprenditoriale potendo usufruire di una tassazione fortemente agevolata che in alcuni arriva al solo 5% di una parte dei ricavi e dei compensi.
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