Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali (Legge di Bilancio 2021, L. 178/2020) – Ex super/iper ammortamento
La Legge di Bilancio 2021 ha introdotto, a favore delle Imprese (a prescindere dalla forma giuridica) e degli Esercenti arti e professioni che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi dal 16.11.2020 al 31.12.2022, un nuovo credito d’imposta che si aggiunge a quello precedentemente introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019).
Sono agevolabili gli investimenti sia di beni materiali che beni immateriali, purché l’impresa o il professionista sia in regola con le normative sulla Sicurezza sul lavoro e con il versamento dei contributi. Inoltre, possono fruire del credito anche i soggetti rientranti nel regime “forfettario”.
Misura dell’agevolazione
Il credito d’imposta relativo agli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali nuovi è riconosciuto alle imprese e agli esercenti arti e professioni, nella seguente misura:
- per gli investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021, nella misura del 10% del costo (elevata al 15% per gli investimenti nel lavoro agile) e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;
- per gli investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022, nella misura del 6% del costo e nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
Modalità di utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con tributi e contributi, mediante il modello F24, senza necessità di preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi.
- spetta per i beni materiali e immateriali in tre quote annuali di pari importo (1/3 all’anno);
- per i soggetti con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro che hanno effettuato investimenti in beni materiali e immateriali dal 16.11.2020 al 31.12.2021, spetta in un’unica quota annuale;
- Il credito è utilizzabile a decorrere dall’anno di entrata in funzione dei beni, quindi già dal 2021.
Tale credito di imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte si redditi e del valore della produzione ai fini IRAP.
Dicitura in fattura
Nella fattura ed in ogni altro documento relativo all’acquisto dei beni deve essere riportato il riferimento normativo dell’agevolazione. La dicitura è la seguente:
“Bene agevolabile ai sensi dell’articolo 1, commi da 1054 a 1058, Legge 178/2020”.
Ai fini di successivi controlli, occorre conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili.