Rivalutazione e Riallineamento dei valori dei beni di impresa: è davvero possibile per la tua azienda ottenere un risparmio fiscale?
Finalmente nel nostro ordinamento è stata introdotta una misura che può davvero portare ad un concreto risparmio fiscale: la Rivalutazione dei beni di impresa introdotta dal Decreto Agosto ha modificato quella prevista dalle precedenti disposizioni rendendole più convenienti.
Vediamo un po’ in cosa consiste e se può essere la soluzione giusta per te e la tua impresa.
La Rivalutazione ti permetterà di incrementare il valore dei tuoi beni aziendali e in questo modo potrai usufruire di un maggior risparmio fiscale dovuto ad un incremento dei costi deducibili tradotti in maggiori ammortamenti. Vedrai il tuo reddito imponibile abbassato dai maggiori ammortamenti e in questo modo potrai avere un immediato beneficio fiscale.
Quali sono i soggetti ammessi a questa rivalutazione e che potrebbero quindi trarne un risparmio fiscale?
Rispetto alle precedenti disposizioni sono ammessi in generale tutti i soggetti imprenditori, principalmente:
- Le società di capitali residenti in Italia;
- Gli imprenditori individuali;
- Le s.n.c. e le s.a.s. e soggetti equiparati;
- Gli enti commerciali residenti;
- Le società cooperative e di mutua assicurazione residenti.
La rivalutazione è possibile anche per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata. Per questi soggetti i beni rivalutabili devono risultare dal Registro dei Beni Ammortizzabili o, comunque, dalle scritture contabili tenute a norma.
Quali beni possono essere oggetto della rivalutazione?
La Rivalutazione dei beni di impresa riguarda quelli che risultano in possesso dal Bilancio in corso all’esercizio al 31/12/2019. La Rivalutazione e il relativo beneficio fiscale potranno essere conseguiti a partire dal Bilancio 2020.
I beni che possono essere oggetto di questa Rivalutazione sono:
- I beni materiali e immateriali, con l’esclusione di quelli alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa;
- Le partecipazioni in società controllate e collegate, purché costituenti immobilizzazioni finanziarie (partecipazioni qualificate);
- Beni in Leasing, purché il bene oggetto del contratto sia stato riscattato al massimo entro il 31/12/2019 e quindi non nel 2020. Il bene deve risultare nel Bilancio in corso al 31/12/2019;
- Beni acquisiti in seguito ad operazioni straordinarie.
- Restano esclusi da questa possibilità gli “immobili merce”.
A differenza delle rivalutazioni previste precedentemente quella prevista dal Decreto Agosto può essere fatta distintamente per ciascun bene e pertanto viene meno l’obbligo di rivalutare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea.
Se rientri all’interno delle categorie di soggetti ammessi dalla normativa e possiedi anche solo uno dei beni che possono essere oggetto di rivalutazione contattaci e saremo lieti di fornirti la migliore consulenza possibile rapportata al tuo caso specifico affinché anche tu possa usufruire di questo risparmio fiscale.
Proseguiamo individuando in che modo può essere effettuata questa rivalutazione: tutto passa attraverso il pagamento di una imposta sostitutiva.
La rivalutazione introdotta dalla normativa COVID-19, Decreto Rilancio, può essere fatta:
- ai soli fini civilistici;
- con valenza anche fiscale, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% (misura valida per tutti i beni rivalutabili).
Il Risparmio fiscale sta tutto nella nuova aliquota di imposta sostitutiva che ora, essendo del 3%, risulta notevolmente più bassa e più appetibile rispetto a quelle del 12% e 10% previste dalle normative precedenti.
L’imposta sostitutiva (che può essere versata in tre rate di pari importo) è dovuta sulla differenza tra il vecchio costo di iscrizione in bilancio del bene e il valore attribuito che non può eccedere quelli attribuibili ai beni in base:
- alla loro consistenza, capacità produttiva, effettiva possibilità di utilizzazione economica nell’impresa;
- ai valori correnti.
Per le società di persone, l’imposta sostitutiva è a carico della società, e non dei soci.
I maggiori valori assoggettati all’imposta sostitutiva sono riconosciuti ai fini fiscali solo se viene assolta l’imposta sostitutiva.
Regime fiscale del saldo attivo di rivalutazione
La Rivalutazione porta a generare in Bilancio quello che viene definito come “Saldo attivo di rivalutazione”. Tale saldo può essere distribuito ai soci e, in caso di s.r.l., verrà sottoposto a tassazione prima in capo alla società (IRES) poi in capo ai soci (IRPEF). La norma tuttavia da la possibilità di “affrancare” tale saldo e di ottenere in questo modo un altro risparmio fiscale. Le società che hanno effettuato la rivalutazione ai fini fiscali possono affrancare il saldo pagando una ulteriore imposta sostitutiva del 10%: in questo modo in caso di distribuzione del saldo ai soci, la società non pagherà l’IRES e i soci assoggetteranno ad imposta le somme ricevute in qualità di dividendo.
Anche una Società di persone in contabilità ordinaria può “affrancare” il saldo attivo e in questa ipotesi in caso di distribuzione ai soci non ci sarà nessun effetto reddituale né in capo al socio né in capo alla società.
Per i soggetti in contabilità semplificata, invece, come evidenziato nella circ. Agenzia delle Entrate 26.1.2001 n. 5, non si applica il corpo di norme che disciplina il saldo attivo di rivalutazione, essendo questo legato all’evidenza di un dato (l’ammontare della riserva) desumibile dal bilancio. Questi soggetti non sono sottoposti alla tassazione delle “riserva” nel caso di distribuzione.
Raramente il nostro ordinamento da possibilità di ottenere un risparmio fiscale, quindi, perché non approfittarne?
Vista la complessità della normativa, perché non affidarti a noi per una consulenza che ti permetterà chi affrontare questa situazione con chiarezza e tranquillità?
Richiedici ora una consulenza gratuita sulla RIVALUTAZIONE DEI BENI D’IMPRESA cliccando il bottone qui sotto