Nasce il nuovo “esterometro”
Dopo varie proroghe, anche l’obbligo di invio al Sistema di interscambio delle fatture transfrontaliere entra in vigore: nasce il nuovo “esterometro”.
Dal 1° luglio 2022 il vecchio esterometro, inteso come invio telematico massimo trimestrale, cessa di esistere, per lasciare spazio all’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate di ogni singola fattura estera.
Nasce il nuovo “esterometro” che ha lo scopo di garantire dati all’Agenzia delle Entrate per la redazione delle bozze precompilate dei registri IVA e delle liquidazioni periodiche e dichiarazioni annuali precompilate.
Questa novità avrà un peso non indifferente sulle spalle delle imprese e dei professionisti rendendo tutto molto meno immediato rispetto a prima.
Tale nuovo obbligo inoltre colpirà dal 1° luglio 2022 anche i contribuenti in regime di vantaggio e in regime forfettario che entreranno nel mondo della fatturazione elettronica [LINK ARTICOLO FATTRUAZIONE ELETTRONICA].
Vediamo insieme cosa comporta il nuovo obbligo e i modi migliori per ottemperare senza incorrere in sanzioni o problematiche.
Come si opera per le fatture emesse?
Le fatture emesse nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia dovranno essere di tipo documento TD01 e il codice destinatario con “XXXXXXX”.
Come si opera per le fatture ricevute?
Le fatture ricevute da fornitori esteri avranno un “tipo documento” differente in base a ciò che si sta comprando:
- TD17 – Autofattura emessa a fronte di acquisti di servizi dall’estero sia UE che EXTRA UE;
- TD18 – Integrazione di fattura per acquisto intracomunitario di beni;
- TD19 per:
- Acquisto da fornitore estero di beni già presenti in Italia;
- Autofattura per acquisto di beni provenienti dalla Repubblica di San Marino;
- Acquisti da soggetti non residenti, di beni già presenti in Italia con introduzione in deposito IVA;
- Acquisti da soggetti non residenti, di beni o di servizi su beni, che si trovano all’interno di un deposito IVA.
Restano escluse dall’obbligo di invio elettronico le operazioni documentate da Bolla Doganale.
Quale è il termine per la trasmissione delle operazioni?
- Per le operazioni attive la trasmissione deve avvenire entro 12 giorni dall’effettuazione della cessione del bene o della prestazione del servizio o entro il 15 del mese successivo in caso di fattura differita.
- Per le operazioni passive, la trasmissione va effettuata entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello del ricevimento del documento comprovante l’operazione o di effettuazione della stessa.
Quali sono le sanzioni?
La sanzione per l’errata o per l’omessa trasmissione dei dati delle operazioni transfrontaliere è di 2 euro per ciascuna fattura entro il limite massimo di 400 euro mensili. La sanzione è ridotta della metà se la trasmissione corretta viene comunque effettuata nei 15 giorni successivi alle relative scadenze.
Le novità del Decreto Semplificazioni
Il Decreto Semplificazione tenta di alleggerire questo nuovo adempimento restringendo il campo delle operazioni che dovranno essere comunicate all’Agenzia delle Entrate telematicamente.
Saranno escluse dall’obbligo comunicativo, oltre alle operazioni documentate da bolletta doganale o da fattura elettronica via SdI, anche quelle di importo non superiore a 5.000 euro per singola operazione, relative ad acquisti di beni e servizi non rilevanti territorialmente ai fini IVA in Italia (ai articoli da 7 a 7-octies del DPR 633/72).
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