Prestazioni di lavoro occasionale: le novità
Le prestazioni di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 2222 c.c. sono produttive di redditi diversi e riguardano attività episodiche, saltuarie e comunque non programmate a differenza dalle attività produttive di redditi di lavoro autonomo professionale svolte con abitualità e professionalità.
Tali lavorazioni inoltro prevedono l’obbligo di versamento contributivo al superamento dei 5.000 euro annui.
Vediamo ora la novità introdotta dal DL 146/2021 relativa all’obbligo di comunicazione preventiva dei rapporti di collaborazione occasionale direttamente all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
Le attività di lavoro autonomo occasionale non sono identificate da parametri predefiniti. Pertanto, vista l’assenza di limitazioni di durata, numero o importo, la natura occasionale della prestazione deve essere verificata caso per caso.
L’introduzione di questo obbligo porterà ad un irrigidimento dei controlli volti proprio a “smascherare” quelle collaborazioni che non possiedono la caratteristica dell’occasionalità.
Cosa cambia dal 2022?
Come da Nota n. 29 dell’11 gennaio 2022 dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), in caso di avvio di un rapporto con lavoratori autonomi occasionali è stato introdotto l’obbligo di PREVENTIVA comunicazione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
La comunicazione deve essere effettuata prima dell’avvio del rapporto di collaborazione.
L’omessa o ritardata comunicazione comporta una sanzione da euro 500,00 a euro 2.500,00 per ciascun rapporto di lavoro occasionale e può portare, nei casi più gravi alla sospensione dell’attività.
La disposizione è finalizzata al contrasto a forme elusive nell’utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Quali soggetti sono obbligati a presentare questa comunicazione preventiva all’INL?
Sono tenuti al nuovo obbligo di comunicazione solo i committenti con lo status di IMPRENDITORE. Sono quindi esclusi:
- la Pubblica amministrazione;
- i liberi professionisti, ove gli stessi non operino e non siano organizzati in forma d’impresa;
- gli enti del Terzo settore, a condizione che non svolgano attività commerciale;
- le fondazioni ITS, che erogano percorsi formativi professionalizzanti;
- le associazioni e società sportive dilettantistiche che operano senza finalità di lucro.
I successivi chiarimenti hanno introdotto l’esclusione dall’obbligo della comunicazione nei confronti delle prestazioni che abbiamo natura prettamente intellettuale, tuttavia, il lavoro da remoto non esonera dall’obbligo della comunicazione all’INL a meno che non si tratti di prestazione intellettuale.
Cosa deve contenere la comunicazione?
La comunicazione deve contenere le seguenti informazioni:
- dati del committente e del prestatore;
- luogo della prestazione;
- descrizione sintetica dell’attività;
- data inizio prestazione e presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad es. 1 giorno, una settimana, un mese);
- ammontare del compenso, solo se stabilito al momento dell’incarico.
Nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato, sarà necessario presentare una nuova comunicazione.
In assenza di tali informazioni la comunicazione è considerata omessa.
Come va inviata la comunicazione?
- Fino al 30 aprile 2022
La comunicazione andrà inviata all’INL competente per territorio (in base al luogo in cui viene svolta la prestazione occasionale) tramite posta elettronica ordinaria. Gli indirizzi mail sono riportati in allegato alla nota INL 11.01.2022 n. 29. Il contenuto della comunicazione può essere direttamente scritto nel corpo della mail.
- Dal 1° maggio 2022
La comunicazione andrà fatta tramite la nuova applicazione telematica su “Servizi Lavoro” accessibile ai datori di lavoro e soggetti abilitati tramite SPID e CIE. Con il medesimo canale si potranno gestire le variazioni e gli annullamenti.
L’applicazione è attiva già dal 28 marzo 2022 e può essere usata in alternativa alla comunicazione via mail ma solo fino al 30 aprile. Come detto dal 1° maggio 2022 la comunicazione dovrà essere presentata obbligatoriamente tramite l’applicazione sulla piattaforma “Servizi Lavoro”.
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