“Rottamazione-ter” e “Saldo e Stralcio”, più tempo per la Pace Fiscale
Grazie alle novità apportate dal Decreto Rilancio e dal Decreto Ristori, tutte le rate della proroga saldo e stralcio e rottamazione ter che sono scadute nell’anno 2020 dovevano essere pagate oggi, 1° marzo 2021.
Con una particolarità non da poco: alla scadenza rinviata del 1° marzo 2021 non si applica la tolleranza dei cinque giorni, normalmente prevista per i ritardi nei pagamenti delle rate da rottamazione dei ruoli. Laddove il pagamento fosse effettuato, ad esempio, il 2 marzo 2021, la rottamazione decadrebbe, dunque l’intero carico comprensivo di sanzioni e interessi di mora riemergerebbe.
Nella giornata di sabato 27 febbraio, però, sul sito del Ministero dell’Economia e delle Finanze è comparso il Comunicato Stampa n. 36, che così recita: “Il Ministero dell’Economia e delle Finanze comunica che è in corso di redazione il provvedimento che differirà il termine del 1° marzo 2021 per il pagamento delle rate della “rottamazione-ter” (articolo 3 e 5 del DL n. 119/2018) e del “saldo e stralcio” (art. 1 commi 190 e 193 della Legge 145/2018). Il termine riguarda le rate del 2020 ancora non versate a cui si aggiunge la prima rata del 2021 della rottamazione-ter. Il provvedimento entrerà in vigore successivamente al 1° marzo 2021 e i pagamenti, anche se non intervenuti entro tale data, saranno considerati tempestivi purché effettuati nei limiti del differimento che sarà disposto“.
Al fine di garantire una maggiore liquidità ai contribuenti e alle imprese, pertanto, le rate da rottamazione dei ruoli, nonché del saldo e stralcio, scadute nel 2020 non avranno come termine ultimo della proroga saldo e stralcio e rottamazione ter, il 1° marzo 2021, ma una data che deve essere ancora definita.
È importante rammentare come il prossimo provvedimento di proroga non riguardi solo le rate indicate, ma anche la prima rata 2021 da rottamazione scaduta il 28 febbraio 2021. Tale proroga, al momento, pare non comprendere la prima rata 2021 del “Saldo e Stralcio” scadente il 31 marzo 2021.
Occorre comunque precisare che a fronte della promessa da parte dell’Erario e del Ministero di considerare comunque tempestivi i versamenti effettuati oltre il 1° marzo 2021, il contribuente rimane, ancora una volta, esposto alle scelte politiche future: il contribuente che, per volontà o necessità, non provvederà al versamento entro il 1° marzo, lo farà a suo rischio e pericolo, non essendovi allo stato attuale alcuna copertura giuridica che possa giustificare la propria omissione, oltre al già citato Comunicato Stampa n. 36 del Ministero delle Economia e delle Finanze. Per di più allo stato attuale non si conoscono quali saranno i nuovi termini per il versamento delle rate e a quali condizioni questo potrà essere effettuato.
Stando al tenore del comunicato stampa, non subiscono alcuna proroga le rate, scadenti nel 2021 o già scadute nel 2020, relative alle altre definizioni del DL 119/18, come ad esempio la definizione delle liti pendenti e dei verbali di constatazione. Per queste rate, quindi, rimane la proroga (ormai scaduta) che era stata disposta dai decreti precedenti: per le rate che sono scadute dal 9 marzo 2020 al 31 maggio 2020, il pagamento sarebbe potuto avvenire entro il 16 settembre 2020, anche in quattro rate mensili di pari importo.
Cartelle di pagamento, Avvisi di addebito, Attività esecutive e cautelari
Inoltre, non viene, quantomeno per ora, modificato l’art. 68 comma 1 del Decreto “Cura Italia”, quindi i pagamenti derivanti da cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito INPS scaduti dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021, continuano a dover avvenire entro il 31 marzo 2021, ferma restando la possibilità di chiedere la dilazione.
Da oggi, inoltre, possono riprendere le notifiche delle cartelle di pagamento, le attività esecutive (ad esempio pignoramenti) o cautelari (in primis, fermi e ipoteche).