Rinvio degli acconti per i Soggetti ISA: tra cali di fatturato e collocazione geografica
Scade il 30/11/2020 il termine ordinario per il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP.
Il Decreto Agosto (DL 104/2020) con l’articolo 98 ha stabilito la possibilità che il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31/12/2019, è prorogato al 30 aprile 2021 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi non superiori ai 5.164.569 euro.
Possono Beneficiare di tale proroga anche i soggetti che determinano il reddito applicando il regime forfettario, quello di vantaggio e i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese trasparenti con i requisiti ISA.
Per poter usufruire del differimento è necessario che il contribuente abbia subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 (gennaio-giugno) rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il Decreto Ristori-bis (DL 149/2020) all’articolo 6 ha inoltre previsto la medesima possibilità di differimento del termine di pagamento degli acconti IRES e IRAP, al 30 aprile 2021, anche per i soggetti ISA:
- operanti nei settori economici e con i codici ATECO indicati negli allegati 1 e 2 del Decreto Ristori-bis e con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone “ROSSE” (massima gravità e livello di rischio alto) del territorio nazionale;
- che esercitano l’attività di gestione ristoranti con domicilio fiscale o sede operativa anche nelle zone “ARANCIONI” (elevata gravità e livello di rischio alto) del territorio nazionale.
Il differimento del termine del pagamento degli acconti previsto dal Decreto Ristori-bis si applica, a differenza di quello del Decreto Agosto, indipendente dalla diminuzione del fatturato.