Sospensione dell'obbligo di copertura delle perdite
L’art. 1 comma 266 della legge di bilancio 2021 riscrive completamente l’art. 6 del “Decreto Liquidità” (DL 23/2020), riguardo alle “Disposizioni temporanee in materia di riduzione di capitale”. La norma ha una portata limitata, in quanto relativa alle perdite emerse nell’esercizio in corso al 31 dicembre 2020. Trattandosi di disposizioni temporanee, siamo in presenza di una “deroga” alle norme ordinarie che perderà la sua efficacia al termine del periodo stabilito (cinque anni).
La riscrittura dell’art. 6 fa riferimento alle perdite emerse nell’esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2020, applicandosi, quindi, ai bilanci chiusi al 31 dicembre 2020 o negli esercizi non solari ricomprendenti la data del 31 dicembre 2020, quindi anche a quelli a “cavallo” 2020/2021.
Nel merito si osserva che, nel caso di riduzione del capitale per oltre un terzo in conseguenza di perdite (artt. 2446 comma 2 e 2482-bis comma 4 c.c.), il termine entro il quale la perdita deve risultare assorbita, o comunque diminuita sotto la tale soglia, è posticipato al quinto esercizio successivo (2025); diversamente, l’assemblea dovrà ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. Nei casi più gravi, cioè con perdite “oltre il terzo” che hanno ridotto il capitale al di sotto del limite legale (artt. 2447 e 2482-ter c.c.), il nuovo comma 3 prevede la facoltà per i soci di rinviare la decisione di copertura e contemporanea ricostituzione del capitale entro la chiusura del quinto esercizio successivo. In tal caso, e per lo stesso intervallo temporale, non opererà la causa di scioglimento della società.
La copertura delle perdite “sospese”, dovranno essere distintamente indicate nella Nota integrativa (degli esercizi successivi) specificando, in appositi prospetti, la loro origine nonché le movimentazioni intervenute nell’esercizio.
Peraltro, le nuove disposizioni non esentano gli amministratori dai loro doveri di informazione verso i soci e, in particolare, dall’obbligo di predisporre una relazione sulla situazione patrimoniale, con le osservazioni degli organi di controllo (per le srl, in assenza del collegio sindacale, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti), nonché di dare conto, in assemblea, dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.
Qualora, nel corso del quinquennio di “sospensione”, le perdite risultassero assorbite (o ridotte al di sotto del terzo del capitale sociale) in virtù degli utili prodotti negli esercizi successivi (ovvero a seguito di versamenti volontari dei soci a titolo di copertura perdite), non sarà più necessario intervenire sul capitale sociale mediante verbalizzazione notarile. L’importante è che le perdite risultino azzerate o ridotte entro i limiti di Legge.
Il nuovo testo del citato art. 6 pare riproporre il dubbio interpretativo circa l’ambito di applicazione della norma e, in particolare, su quali siano le perdite oggetto di “sospensione”:
- Il Ministero dell’Economia e delle Finanze propone una interpretazione restrittiva della norma secondo cui oggetto della sospensione o copertura delle perdite dovrebbero essere solo le perdite prodottesi nell’“esercizio 2020” [ lettera circolare n. 26890/2021: “Sembra da escludersi, pertanto, che la disposizione possa riguardare perdite relative ad esercizi antecedenti, come inizialmente da alcuni ipotizzato, restando le stesse assoggettate, di conseguenza, al regime generale (anche in tema di scioglimento ex art. 2484, n. 4, c.c.)”].
- Il Consiglio notarile di Milano, con la massima 191/2020, depone a favore di una interpretazione estensiva che permetterebbe la sospensione a tutte le perdite emersenel corso del 2020 indipendentemente dal periodo di produzione delle stesse e, quindi, anche quelle relative a esercizi precedenti l’“esercizio 2020”; in particolare, allo specifico caso in cui nell’esercizio 2019 il capitale risulti diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite. Tale orientamento è anche quello di Assonime così come si evince dalla Circolare 3/2021. Tale interpretazione risulterebbe in linea con la motivazione della norma: “aiutare le società di capitali e i loro soci affinché possano mantenere invariata l’organizzazione e la rispettiva posizione sul mercato evitando operazioni di ricapitalizzazione, riorganizzazione o anche soltanto di riduzione nominale del capitale, che potrebbero risultare particolarmente onerose o pericolose nella situazione di crisi economica e finanziaria indotta dalla pandemia da Covid-19”. Difficile, invece, estendere questo effetto “trascinamento” alle perdite più gravi che fossero già emerse nei bilanci chiusi entro il 31 dicembre 2019, determinando situazioni di riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale.
- Assonime (Associazione fra le società italiane per azioni), nella già citata circolare 3/2021, sostiene inoltre la norma derogatoria anche alle perdite generatesi negli esercizi successivi al 2020, purché compresi nel quinquennio, che vadano ad incrementare la perdita verificatasi nel 2020. In questo caso però si parla di una mera interpretazione che si discosta dal significato letterale della norma.
Permane in ogni caso il divieto di distribuzione di utili in caso di perdita del capitale sociale, fino a che il capitale non sia stato reintegrato o ridotto.
Altra questione sensibile riguarda la responsabilità degli amministratori. Anche se il rinvio della copertura perdite non li esonera dalla responsabilità in merito alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, va però sottolineato che la nuova “sospensione quinquennale” consente di usufruire di un maggiore lasso di tempo per valutare, programmare e decidere le azioni da intraprendere per il riequilibrio della situazione economico-finanziaria.
In ogni caso, nell’eventualità di un progressivo aggravamento della situazione economica e patrimoniale della società, l’organo di amministrativo dovrà comunque necessariamente chiedere ai soci di adottare adeguati provvedimenti di ricapitalizzazione per preservare la continuità aziendale o, diversamente, mettere in liquidazione la società ovvero ricorrere a una procedura concorsuale.